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Pubblicato il decreto sulle attività “diverse” degli enti di Terzo settore

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 giugno 2021, il DM 19 maggio n. 107 attuativo dell’art. 6 del DLGS. 117/2917, che definisce i requisiti di strumentalità e secondarietà delle attività diverse  da quelle di interesse generale  degli enti del Terzo settore.

La possibilità per gli ETS di svolgere attività diverse è subordinata alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

  • l’atto costitutivo o lo statuto devono prevedere tale possibilità;
  • le attività devono essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

Il DM 107/21 definisce i due tratti caratterizzanti le attività diverse: strumentalità e secondarietà.

Sono strumentali le attività che, indipendentemente dall’oggetto e dal grado di connessione con le attività di interesse generale, siano esercitate esclusivamente per supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’ETS. In altri termini si tratta di forme di autofinanziamento dell’ente.

Il carattere secondario delle attività diverse sussiste quando, in ciascun esercizio, alternativamente, i relativi ricavi non siano superiori:

  • al 30% delle entrate complessive dell’ente;
  • oppure al 66% dei costi complessivi dell’ente.

I richiamati limiti sono tra di loro alternativi, essendo sufficiente che sia rispettato uno dei due affinché lo svolgimento di attività diverse sia legittimo. Il criterio adottato per documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse è esplicitato dall’organo di amministrazione, a seconda dei casi, nella Relazione di missione o tramite una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella Nota Integrativa al bilancio. In assenza di indicazioni specifiche si ritiene che il criterio per la valutazione della secondarietà possa mutare da un esercizio all’altro, fatto salvo il caso dello “sforamento”.

Per ciò che concerne le entrate, si ritiene che vadano considerate non solo quelle da corrispettivo (ricavi), ma anche le altre entrate di ogni genere e natura (quote associative, erogazioni liberali e gratuite da lasciti testamentari, contributi pubblici senza vincolo di corrispettivo, raccolta fondi, contributi derivanti da cinque per mille).

Il comma 3 dell’art. 3 del decreto esplicita che tra i costi complessivi sono inclusi anche:

  • i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nell’apposito registro, valorizzando le ore di volontariato in base alla retribuzione oraria lorda prevista dal contratto collettivo per analoga mansione;
  • le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni gratuite di beni o servizi per il oro valore normale;
  • la differenza tra il valore normale dei beni e servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria ed il loro costo effettivo di acquisto.

Il mancato rispetto dei predetti limiti:

  • dev’essere segnalato agli uffici del RUNTS entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo competente;
  • obbliga l’ente ad assumere, nell’esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che, adottando il medesimo criterio di calcolo sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti dell’esercizio precedente.

L’omessa comunicazione dello sforamento dei limiti all’ufficio del RUNTS oppure il mancato rispetto dell’obbligo di rientro determina la cancellazione dal registro con la conseguente perdita della qualifica di ETS.

DECRETO 19 maggio 2021, n. 107

Rosario Ceraolo