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Rapporto con la Pa, entro il 30 giugno adempimenti relativi a trasparenza e liberalità

Gli obblighi di trasparenza per gli enti del terzo.
Il quadro degli adempimenti e la relativa tabella riassuntiva

Un aspetto rilevante che il legislatore della riforma del Terzo settore ha preso in considerazione è la tutela dell’affidamento di soggetti privati ​​​​verso gli enti del Terzo settore (Ets) nei cui confronti sono esercitate forme di liberalità.
È previsto che qualora gli Ets realizzino “ attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche sollecitazione erogazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti” , ciò deve avvenire “nel rispetto dei principi di verità, e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico” (art. 7, c. 2 del Cts), in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentiti la Cabina di regia e il Consiglio nazionale del terzo settore (tali linee guida, ad oggi, non sono ancora state adottate).
Agli Ets non commerciali si applica l’obbligo di predisporre un rendiconto delle raccolte pubbliche occasionali di fondi  svolte nell’esercizio precedente, il quale dovrà essere  depositato presso il Runts entro il 30 giugno di ogni anno .
Una tutela rafforzata è prevista nell’ambito del cosiddetto  social bonus  (art. 81 del Cts), che dispone della possibilità di fruire di un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di Ets da hanno parte di persone fisiche (che ad un credito pari al 65% dell’erogazione effettuata ), e da enti o società (le quali diritto ad un credito pari al diritto 50% dell’erogazione effettuata).La condizione è che gli Ets a cui l’erogazione è rivolta hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un progetto per il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, che tali beni siano stati assegnati agli enti del terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.
Si prescrive una  forma di particolarmente intensa  che impone agli Ets beneficiari di erogazioni per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni menzionati di  comunicare trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute  nel trimestre di riferimento ma, soprattutto, di provvedere a  dare “pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale , nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile,  e in un apposito portale , gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione per l’esercizio delle attività di interesse generale” (art. 81, c. 5 del Cts).

Per quanto riguarda le  erogazioni liberali in denaro o in natura , il codice del Terzo settore istituisce una  detrazione  dall’imposta lorda sul reddito delle  persone fisiche  pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le liberalità effettuate a favore degli Ets non commerciali, e pari al 35% per quelle a favore delle Odv, entro il limite massimo in ciascun periodo d’imposta di 30.000 euro (art. 83, c. 1).

Le liberalità in denaro o in natura erogano un favore degli Ets non commerciali da  persone fisiche, enti e società  sono invece  deducibili  dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del reddito complessivo dichiarato. Eventuali eccedenze rispetto al reddito possono essere dedotte dai periodi di imposta successivi, entro il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare (art. 83, c. 2 del Cts).

Il legislatore ha subordinato la possibilità di fruire di tali detrazioni e deduzioni alla natura di Ets non commerciale del destinatario . A tale scopo, è previsto che  ogni ente del Terzo settore debba dichiarare la propria natura non commerciale al momento dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

In tal modo, il donatore è messo in condizione (o dovrebbe esserlo) di conoscere la reale natura fiscale dell’ente nel periodo di imposta nel quale effettua la liberalità. La perdita della natura non commerciale deve essere comunicata dal rappresentante legale dell’Ets al Runnts entro 30 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta  (un termine assai breve, rispetto alla consueta dinamica della contabilità e della formazione del bilancio di un Ets)  nel quale si sono verificati i presupposti per la perdita della qualifica , a pena di una sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.

In realtà,  la possibilità di applicare le detrazioni e le deduzioni appena menzionate si estende agli Et e alle imprese sociali  (incluse le cooperative sociali), costituite in forma societaria,  a condizione che utilizzino le liberalità “per anche lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” (art. 83, c. 6 del Cts).

Quest’ultima previsione apre alcuni scenari problematici. Da un lato, infatti, il legislatore, seppur non espressamente, pare gravare il donatore di un onere di verifica rispetto alla natura fiscale dell’ente (Ets commerciale o non commerciale) e, nel caso in cui ne risulta la commercialità, alla destinazione della liberalità alle finalità istituzionali proprie dello stesso. Omettendo l’adempimento di tale onere, il contributo potrebbe perdere la possibilità di fruire dei vantaggi fiscali previsti dall’ordinamento. Dall’altro, l’Ets ha l’obbligo di verificare tempestivamente il possibile passaggio status di non commercialità a quello di commercialità (e viceversa), comunicandolo al Runts, a beneficio (anche) dei donatori.

Oltre alle sanzioni amministrative per omessa comunicazione al registro unico,  vi è da interrogarsi sulle conseguenze che un tale passaggio può avere dal lato dell’Ets e da quello del donatore.  L’Ets potrebbe vedersi considerare le liberalità ricevute (sul presupposto della non commercialità) come sopravvenienze attive, con conseguente attrazione nell’orbita del reddito di impresa. Il donatore, invece, sul presupposto di aver adempiuto all’onere di verifica delle informazioni contenute nel Runts, non pare poter essere conferito di conseguenze pregiudizievoli, avendo confidato legittimamente nella sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 83 del Cts, attraverso la misura di trasparenza prevista (seppur con le problematiche evidenziate).

Nella tabella  sono riepilogati gli obblighi in materia di trasparenza per gli enti del Terzo settore delineati.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA DERIVANTI DALL’ISCRIZIONE AL RUNTS

Oggetto Enti obbligati Modalità ed eventuale termine
Bilancio di esercizio Ets che esercitano l’attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa Deposito al registro imprese entro il 30 giugno di ogni anno
Altri Ets Deposito al Runts entro il 30 giugno di ogni anno
Bilancio sociale Ets con entrate annuali superiori ad 1 milione di Euro Pubblicazione sul proprio sito internet e deposito presso il Runts entro il 30 giugno di ogni anno
Enti gestori dei Csv
Raccolte pubbliche occasionali di fondi Ets non commerciali Deposito dei relativi rendiconti presso il Runts entro il 30 giugno di ogni anno
Informazioni di cui all’art. 8, c. 6, lettere da b) a n) del Dm Runts Tutti gli Ets Aggiornamento delle informazioni o deposito degli atti presso il Runts entro 30 giorni dalla modifica o dalla delibera intervenuta
Modifiche statutarie
Delibere di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento
Provvedimenti del giudice che ordinano lo scioglimento, la cancellazione, l’estinzione
Dichiarazione di accreditamento per il 5×1000 (se successiva all’iscrizione al Runts)
Perdita della natura non commerciale dell’ente Tutti gli Ets Comunicazione al Runts entro 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in cui si è verificata
Informazioni di cui all’art. 8, c. 6, lett. r) del Dm Runts Odv e Aps Aggiornamento al Runts entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre precedente
Riduzione del numero di associati al di sotto dei limiti previsti per legge Aggiornamento al Runts entro 30 giorni dal verificarsi della riduzione

Silvia Gheza