5 x mille 2022: c’è tempo fino al 30 settembre per accedere al contribuito fruendo della remissione in bonis
Una scadenza, il 30 settembre, che interessa non solo le realtà che si sono già iscritte nel Registro (Runts) entro l’11 aprile, omettendo di flaggare l’accreditamento al 5xmille, ma anche quelle che abbiano presentato istanza di accesso in una data successiva (non oltre il termine del 30 settembre).
In queste due ipotesi, individuate dal ministero del Lavoro, viene infatti concessa la possibilità di richiedere l’accreditamento al 5xmille entro il 30 settembre, usufruendo dell’istituto della remissione in bonis, previo versamento di un importo pari a 250 euro (articolo 2, comma 2 del Dl n. 16/2012). Ciò significa, ad esempio, che l’ente che abbia presentato domanda di iscrizione al Runts entro l’11 aprile e, in un arco temporale compreso tra tale data e il 30 settembre, abbia manifestato l’intenzione di accreditarsi al 5xmille potrà accedere al contributo per il 2022 a fronte del pagamento di 250 euro.
Resta, però, condizione necessaria il perfezionamento dell’iscrizione al Runts entro la fine dell’anno. L’istituto della remissione in bonis, peraltro, potrà essere applicato anche da tutte quelle realtà non profit che abbiano presentato istanza di iscrizione al Runts tra l’11 aprile e il 30 settembre e manifestato entro il medesimo termine la propria volontà di accreditarsi al 5xmille.
Diversamente, non potranno beneficiare per quest’anno del contributo, le realtà che presenteranno domanda di accesso al Registro o la richiesta di accreditamento oltre la data del 30 settembre, indipendentemente dal perfezionamento dell’iscrizione che consente di assumere la qualifica di ente del Terzo settore (Ets). In questo modo si garantisce agli Ets che risultino iscritti nel Runts entro il 31 dicembre 2022 di poter beneficiare di uno dei principali contributi attraverso cui finanziare le attività di interesse generale.
Non dovranno, invece, versare la somma di 250 euro tutte quelle realtà iscritte nel Runts e che hanno fatto richiesta di accreditamento entro la data dell’11 aprile a condizione che il provvedimento di avvenuta iscrizione sia ottenuto entro il 31 dicembre. Ma a quali sono gli adempimenti a cui dovranno prestare attenzione gli enti che possono usufruire della remissione in bonis?
Sul punto, è lo stesso ministero del Lavoro a fornire puntuali chiarimenti. In particolare, le modalità attraverso le quali effettuare il versamento sono quelle individuate a suo tempo dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 42 del 1° giugno 2018. Pertanto, il pagamento dovrà essere effettuato mediante modello «F24 ELIDE», utilizzando il codice tributo “8115” istituito dall’amministrazione finanziaria (risoluzione n. 46/E del 2012) per consentire l’assolvimento della sanzione.
In caso di esito positivo, gli Ets saranno inseriti nell’elenco definitivo dei soggetti accreditati alla ripartizione del beneficio del 5xmille che verrà pubblicato dal ministero del Lavoro entro gennaio 2023.
Fonte: Ministero del Lavoro