Il protocollo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali stabilisce come procedere alla somministrazione nei locali aziendali. Rinnovate anche le misure di contenimento da seguire. I provvedimenti possono interessare anche gli oltre 850.000 dipendenti che operano negli enti non profit.
Il 6 aprile 2021 è stato firmato il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, frutto di un confronto maturato tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della Salute e le parti sociali. Si ricorda, inoltre, che contestualmente è stato dato il via libera anche al Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che modifica i protocolli condivisi del 14 marzo 2020 e del 24 aprile 2020, aggiornandoli alla luce dei diversi provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del dpcm 2 marzo 2021.
Entrambi i protocolli rappresentano la cornice giuridica per l’adozione di misure di sicurezza anti contagio da adottare nei prossimi mesi anche nelle istituzioni del non profit.
Tali realtà occupano oggi un numero crescente di dipendenti, diversamente impiegati in cooperative, associazioni e fondazioni che spaziano dalla cultura allo sport, dalla sanità alla ricerca, dall’istruzione allo sviluppo economico.
Dall’ultimo censimento Istat emerge che sono più di 850.000 i dipendenti attualmente occupati nelle istituzioni non profit: di essi, il 53% lavora in cooperative sociali, il 19,2% è dipendente in associazioni riconosciute e non, il 12,2% è impiegato in fondazioni e il 15,6% è inserito in strutture aventi altre forme giuridiche.
L’assistenza sociale, la protezione civile e la sanità sono tra i settori con più dipendenti impiegati, cui seguono l’istruzione e la ricerca, lo sviluppo economico e la coesione sociale.
Il numero di dipendenti impiegati in tali realtà risulta peraltro in progressivo e notevole aumento negli ultimi anni: si pensi che nel 2001 il numero si attestava intorno a 488.000 dipendenti, mentre nel 2011 i dipendenti censiti erano arrivati a oltre 680.000.
Le aziende possono sostenere, seguendo le indicazioni fornite dal piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, la campagna vaccinale in atto in due modalità.
La vaccinazione diretta è offerta negli spazi aziendali dislocati nei diversi territori come punti di vaccinazione aggiuntivi rispetto a quelli istituti dalla Regione.
L’iniziativa di vaccinazione è rivolta a tutti i lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale che li lega all’azienda, nonché ai datori di lavoro o ai titolari d’impresa.
La vaccinazione non è obbligatoria e verrà pertanto somministrata solo a favore di lavoratrici e lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta.
Il protocollo sottolinea in più occasioni la natura volontaria dell’adesione all’iniziativa di vaccinazione aziendale. In particolare, le procedure avviate per la raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino devono essere gestite non solo nel pieno rispetto della scelta volontaria del lavoratore, ma anche delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza delle informazioni raccolte, avendo cura di evitare ogni forma di discriminazione.
I datori di lavoro interessati, indipendentemente dalla forza lavoro occupata, devono manifestare espressamente la disponibilità di attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro. Tale iniziativa può essere intrapresa singolarmente o in forma aggregata, con il supporto o il coordinamento delle associazioni di categoria di riferimento.
Nell’elaborazione dei piani aziendali, i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare il confronto con il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel protocollo del 24 aprile 2020, come integrato dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro siglato il 6 aprile 2021, pur considerando la specifica realtà aziendale nonché le particolari condizioni di esposizione al rischio di contagio e con il supporto del medico competente, ovvero con altri organismi aziendali previsti nei protocolli di settore.
Raccolte le adesioni dei lavoratori, i datori di lavoro, anche per il tramite delle rispettive organizzazioni di rappresentanza, propongono il piano aziendale di vaccinazione all’Azienda sanitaria di riferimento, specificando il numero di vaccini necessari.
I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro.
Sono invece a carico dei Servizi sanitari regionali territorialmente competenti:
la fornitura dei vaccini e dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi);
la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite.
Importante è il supporto fornito dal medico competente, a cui spetta:
informare i lavoratori sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino;
acquisire il consenso informato dei vaccinandi;
effettuare il triage preventivo relativo allo stato di salute;
registrare le vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi sanitari regionali.
Il vaccino viene somministrato da operatori sanitari secondo le prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 e viene eseguita in locali idonei.
Per l’attività di somministrazione del vaccino il medico competente potrà avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione.
In alternativa alla vaccinazione diretta, i datori di lavoro possono rivolgersi a strutture sanitarie private.
A tal fine, possono concludere, anche per il tramite delle associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico.
Resta sempre a carico dei Servizi sanitari regionali territorialmente competenti la fornitura dei vaccini.
I datori di lavoro che, in base alle previsioni del Testo unico della sicurezza sul lavoro (art. 18 comma 1, lett. a) d.lgs. n. 81/2008), non sono tenuti alla nomina del medico competente o che non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’Inail. In questo caso gli oneri restano a carico dell’Inail.
Il datore di lavoro direttamente, oppure attraverso il medico competente nel caso sia presente, comunica alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dell’Inail il numero complessivo di lavoratrici e lavoratori che hanno manifestato l’intenzione di ricevere il vaccino.
La struttura è tenuta a curare tutti i necessari adempimenti che consentano la somministrazione, compresa la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi sanitari regionali.
Il tempo necessario per la vaccinazione eseguita in orario di lavoro è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.
L’art. 3 d.l. n. 44/2021 ha escluso espressamente la responsabilità penale degli operatori sanitari somministratori quando l’uso del vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione.
fonte: Cantiere terzo settore