Per gli enti del Terzo settore (Ets) gli adempimenti fiscali e amministrativi del 2025
Entro il 17 marzo, elaborazione e il successivo invio delle Certificazioni Uniche (Cu) al fisco per gli importi corrisposti nel precedente anno per gli Enti che per lo svolgimento delle proprie attività dispongono di collaboratori occasionali, professionisti e lavoratori
Versamento delle ritenute, se dovute (il pagamento è a carico dell’ente): la scadenza è fissata entro il 16 di ogni mese e riguarda i redditi di lavoro dipendente, autonomo, occasionali, pagati nel mese precedente. Si ricorda che nel mese di agosto la scadenza slitta al giorno 20;
Certificazioni uniche (Cu): l’elaborazione e il successivo invio delle Certificazioni Uniche (Cu) al fisco per gli importi corrisposti nel precedente anno vanno effettuati entro il 17 marzo. Entro lo stesso termine dovrà essere consegnata a dipendenti, autonomi con partita Iva con applicazione di ritenuta e lavoratori autonomi occasionali senza partita Iva; fanno eccezione le Cu contenenti redditi esenti da imposta o quelli contenenti dati non necessari alla predisposizione della dichiarazione precompilata, per cui il termine di trasmissione all’Agenzia delle entrate è previsto per il 31 ottobre;
Irap: la scadenza per il saldo del 1° acconto dell’anno precedente è fissata al 30 giugno; per il 2° o unico acconto, invece, è possibile procedere entro il 1° dicembre. La dichiarazione (se soggetti) deve essere inviata entro il 30 settembre (per avere un quadro delle esenzioni regionali e delle province autonome è utile consultare l’articolo Il Terzo settore paga l’Irap più delle imprese);
Modello 770, ossia una dichiarazione contenente il riepilogo delle relative ritenute operate e della data di versamento delle stesse: il termine di presentazione del modello per i sostituti d’imposta che hanno pagato ritenute a dipendenti, lavoratori autonomi e occasionali nel corso dell’anno precedente è fissato al 31 ottobre;
Ires: l’imposta va pagata entro il 1° dicembre.
Modello Eas nel non profit, indicazioni e scadenze per il 2025
La dichiarazione deve essere inviata entro il 31 marzo da alcune specifiche associazioni non riconosciute, mentre sono esclusi dall’obbligo gli Ets, le Onlus, le pro-loco e le associazioni e le società sportive dilettantistiche.
Il modello Eas (modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) è un provvedimento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa, e che essi devono obbligatoriamente inviare all’Agenzia delle entrate all’avverarsi di determinate condizioni.
Il modello Eas è una dichiarazione di estrema importanza poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare l’assoggettamento a tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art. 148 del dpr 917 del 1986 e art. 4 del dpr 633 del 1972).
Il codice del Terzo settore dispone anche in merito al modello Eas, esonerando gli enti del Terzo settore (Ets) dalla presentazione di tale modello (art. 94, c. 4).
Gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) non devono quindi inviare il modello Eas entro il termine del 31 marzo prossimo.
Un discorso a parte va fatto per gli enti che si costituiscono con l’intenzione di diventare Ets: il consiglio per essi è quello di presentare il modello Eas entro 60 giorni dalla data di costituzione (termine disposto dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 45/E del 29 ottobre 2009) poiché tra quest’ultima e l’iscrizione al Runts potrebbero passare anche più dei 60 giorni normalmente previsti dalla normativa. Una volta iscritti al Runts, ed acquisita la qualifica di Ets, anch’essi saranno esonerati dagli invii successivi del modello Eas.
Sono inoltre esonerate dall’invio di tale modello, e quindi non lo devono presentare:
- le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate;
- le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime di cui alla legge 398/1991;
- le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd): queste sono state esonerate dall’invio del modello Eas a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 39 del 2021 (art.6, comma 6-bis).
In base a quanto disposto dalla già menzionata circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009, possono limitarsi alla compilazione parziale del modello Eas gli enti associativi i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche. Fra questi rientrano, ad esempio:
- le associazioni riconosciute (dotate di personalità giuridica), che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte delle Regioni/Province autonome o da parte delle Prefetture/Commissariato del Governo;
- associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- partiti e movimenti politici tenuti alla rendicontazione per ottenere i rimborsi per le spese elettorali o che abbiano presentato liste alle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale;
- le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.
Gli enti appena menzionati compilano il primo riquadro del modello (contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale) e, per quanto riguarda il secondo riquadro, le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Barrano infine la casella “SI” del rigo 3), relativa all’ottenimento della personalità giuridica.
Gli enti che invece sono obbligati a compilare il modello Eas in tutte le sue parti (rispondendo a tutte le 38 domande) sono le associazioni non riconosciute (cioè prive di personalità giuridica) diverse da quelle menzionate in precedenza e che:
- svolgono solo attività istituzionale, limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva;
- svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati (ad esempio, corsi di formazione rivolti ad essi);
- svolgono attività commerciale, ovviamente qualora questa non sia prevalente (un’associazione che svolga attività commerciale in modo esclusivo o prevalente è un ente commerciale e non è quindi tenuta a presentare il modello Eas).
Mentre le nuove associazioni devono presentarlo entro 60 giorni dalla data di costituzione, quelle che sono già costituite lo devono ripresentare nuovamente solo qualora intervengano delle variazioni ai dati comunicati nel precedente modello inviato. Entro il prossimo 31 marzo gli enti associativi che rientrano nelle previsioni di legge (vedi gli elenchi riportati sopra) dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2024, inviando un nuovo modello Eas.
Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, non devono essere comunicate le variazioni relative:
- alla modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o rappresentante legale), i quali possono infatti essere comunicati attraverso il modello AA5/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche partita Iva);
- all’importo dei ricavi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità (rigo 20);
- al costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);
- all’ammontare delle entrate dell’ente (rigo 23);
- al numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso (rigo 24);
- all’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (righi 30 e 31);
- al numero e giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate (rigo 33).
Se a variare sono quindi i dati appena menzionati, l’associazione non deve ripresentare il modello Eas.
Se invece nel corso del 2024 sono variati uno o più degli altri dati riportati (quali, ad esempio, il rinnovo della composizione del Consiglio direttivo e l’eventuale apertura della partita Iva), questo dovrà essere ripresentato entro il 31 marzo 2025 dai soggetti obbligati:
- gli enti obbligati alla compilazione totale dovranno compilare tutto il modello (anche qualora sia variato uno solo dei dati che comporta la ripresentazione);
- gli enti obbligati alla presentazione parziale dovranno invece compilare solo i pochi righi menzionati in precedenza e quindi saranno tenuti alla ripresentazione dell’Eas solo nel caso in cui sia variato uno di essi.
Il modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica: lo può fare direttamente l’associazione (abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia) oppure occorre rivolgersi ad un intermediario abilitato (Caf o commercialista).
Qualora non venisse rispettato per l’invio il termine del 31 marzo prossimo è possibile per l’associazione sanare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche da parte degli enti accertatori) tramite l’istituto della “remissione in bonis”, presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, cioè entro il 30 settembre 2025, e pagando la sanzione di 250 euro (con F24 Elide, codice tributo 8114).
Enti con partita Iva
Per gli enti non profit e gli Ets che dispongono di partita Iva ci sono specifici adempimenti. Eccoli.
- Iva: la liquidazione trimestrale, se dovuta: i soggetti sottoposti al regime 398/91 devono versare entro il 16 maggiole quote relative al primo trimestre, entro il 20 agosto quelle del secondo trimestre, entro il 17 novembre quelle del terzo trimestre ed entro il 16 febbraio dell’anno successivo quelle del quarto trimestre;
- Elaborazione del modello dei redditi Enc: la scadenza per l’invio telematico della dichiarazione dei redditi Enc è fissata al 30 settembre
- Irap (se dovuta): si ricorda che deve essere elaborato il modello e che l’invio della dichiarazione è fissata al 30 settembre. Il saldo dell’anno precedente e il 1° acconto dell’anno corrente deve essere fatto entro il 31 luglio (con maggiorazioni), quello del 2° acconto o di un unico acconto dell’anno corrente entro il 1° dicembre.
- La compilazione del registro prospetto riepilogativo minori.
- L’obbligo di fatturazione elettronica (per saperne di più è utile consultare l’articolo “Obbligo di fatturazione elettronica per il non profit”).
Si ricorda che dal 1° gennaio 2026 per gli enti associativi è previsto il passaggio dal regime da esclusione a esenzione per chi fa attività verso corrispettivo anche agli associati.
Infine, si segnala che per il pagamento delle imposte e l’invio della dichiarazione è necessario verificare sempre l’anno associativo riportato nello statuto.
Entro il 30 aprile, rendiconti e bilanci
Per la gestione del bilancio (o del rendiconto, a seconda dei casi) gli enti del Terzo settore devono tenere un registro, dove annotare i “flussi di cassa” cioè le movimentazioni di cassa e banca, entrate e uscite.
L’obbligo è quello di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Si ricorda che il bilancio degli enti del Terzo settore, privi di personalità giuridica, con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Con il Decreto semplificazioni è stata introdotta la possibilità per gli Ets con ricavi, rendite, proventi o entrate non superiori a 60.000 euro, di presentate il rendiconto per cassa con le entrate e le uscite in forma aggregata (in attesa di indicazioni conseguenti alla nuova disposizione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali).
Considerando che le scadenze sono soggette ai singoli regolamenti statutari, il consiglio direttivo deve predisporre i documenti entro il 30 aprile, se l’anno associativo coincide con l’anno solare, oppure a 4 mesi dalla chiusura dell’anno associativo (e comunque se non disposto diversamente dal proprio statuto).
È importante specificare che i documenti devono essere redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Sulla redazione del rendiconto per cassa è possibile consultare il vademecum “Il rendiconto per cassa degli enti del Terzo settore”.
Entro 30 giorni dalla modifica, Variazione dei dati
Sia gli enti non profit che gli enti del Terzo settore, ai fini della posizione fiscale, nel caso in cui cambi il presidente, la sede o deliberino di chiudere l’associazione devono:
- redigere il verbale del direttivo o di assemblea dei soci dove si evince la necessità di variare i dati dell’associazione
- comunicare telematicamente tramite intermediario le variazioni compilando modello AA5/6 o modello AA7/10: l’inoltro deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data del verbale per i dati contenuti nel certificato di attribuzione del codice fiscale e/o della partita Iva. Entro 30 giorni dalla modifica di una delle informazioni contenute nel Runts, gli Ets devono provvedere alla presentazione dell’istanza.
Si ricorda, infatti, che per gli Ets, ai fini dell’iscrizione al Runts per la variazione delle informazioni sui dati anagrafici, sugli organi sociali e la struttura, sulla forma giuridica e le attività è necessario presentare istanza al Runts nell’apposita piattaforma.
Maggiori informazioni su come procedere alla variazione dei dati sul Runts nella sezione “Guida all’uso del registro unico nazionale del Terzo settore”.
Entro il 17 marzo, Erogazioni liberali
Gli enti del Terzo settore possono ricevere erogazioni liberali, al fine di sostenere la loro azione sociale. Per questo motivo le erogazioni liberali consentono di ottenere, in favore di chi le effettua, con modalità tracciata, detrazioni e deduzioni fiscali.
L’obbligo di comunicare le erogazioni telematicamente all’Agenzia delle entrate scatta solo per gli enti del Terzo settore e le Onlus che nel 2023 abbiano registrato entrate superiori a 220.000 euro e il termine ultimo è il 17 marzo. Per gli altri enti ad oggi la comunicazione è opzionale.
5 per mille
Gli enti del Terzo settore possono accedere al riparto del 5 per mille se all’interno della piattaforma del Runts, hanno flaggato la specifica voce e hanno indicato il proprio iban, direttamente in istanza. Le Onlus potranno essere destinatarie del 5 per mille anche per l’anno 2025: ad oggi le Onlus iscritte alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021 possono accedere al 5 per mille.
Le scadenze previste per gli Ets sono:
- 10 aprile 2025: termine per gli Ets per effettuare l’accreditamento all’elenco permanente del 5 per mille; oppure 30 settembre 2025 con versamento di una sanzione pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115);
- 20 aprile 2025: termine entro cui viene pubblicato l’elenco provvisorio degli enti iscritti al 5 per mille;
- 30 aprile 2025: termine entro cui è possibile richiedere la correzione dei dati;
- 10 maggio 2025: termine ultimo per la pubblicazione dell’elenco degli iscritti definitivo
Per quanto riguarda le Onlus, è possibile accedere al riparto del 5 per mille fino al 31 dicembre 2025.
Fonte: Cantiere Terzo Settore