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COVID: le regole dal 26 aprile

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” alla cui lettura integrale rinviamo.

Quali regole si applicano?

Prorogata al 31 luglio il periodo di emergenza e con esso la possibilità di adottare misure di contenimento del contagio con efficacia non superiore a 50 giorni, reiterabili e modificabili.

Resta fermo, per quanto non modificato dal DL 52/2021, quanto previsto dai seguenti provvedimenti:

1) il DPCM del 2/3/2021, a cui in particolare è necessario fare riferimento sempre per le Regioni in colore rosso e arancione e per le regioni gialle con riferimento agli aspetti non derogati dal DL in esame;

2) il Decreto-legge n. 19 del 2020,

3) il Decreto-legge n. 33 del 2020, la cui efficacia temporale viene estesa fino al 31/7/2021 dall’art. 10 del DL 52/2021.

Dal 1° maggio al 31 luglio 2021 le misure stabilite per la zona rossa – nonché eventuali ulteriori misure più restrittive – si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile, e nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Le certificazioni verdi COVID-19

Il provvedimento disciplina le “certificazioni verdi COVID-19”, ossia le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta:

a)  vaccinazione contro il SARS-CoV-2 a completamento del ciclo o
b)  guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, o
c)  effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.
Il certificato ha validità sei mesi ed è rilasciato, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria/esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione o dalla struttura presso cui è stato ricoverato l’interessato o dai medici di medicina generale che lo hanno assistito.  La certificazione sarà disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.

Fa eccezione il certificato rilasciato dopo il test: in questo caso ha validità di sole 48 ore dall’esecuzione del test e non è previsto che sia inserito nel fascicolo sanitario.

La certificazione è utile per i viaggi fuori confine ma anche per partecipare a determinate attività quando le relative linee guida, ancora da adottare, ne prevedano la titolarità come condizione.

Prorogata la possibilità di realizzare le Assemblee in teleconferenza

Fino al 31/07/2021 sarà possibile organizzare le Assemblee in teleconferenza per associazioni private anche non riconosciute, fondazioni, società, comprese le società cooperative ed i consorzi, questo quindi anche se non previsto dal relativo statuto. La possibilità è subordinata alla circostanza che le assemblee siano organizzate nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati e siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché sia fornita adeguata pubblicità delle sedute, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Prorogata la possibilità di ricorrere al Lavoro agile

Fino al 31 luglio 2021 la modalità di lavoro agile – disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 – può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)

 

Quando e come possiamo spostarci?

Dipende dalla “colorazione” del territorio.

Il DL sancisce la cessazione dell’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 per cui diventano consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.

Se lo spostamento – in entrata e in uscita – interessa territori collocati in zona arancione o rossa, è consentito solo “per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19”.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi.

Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Per quanto concerne gli spostamenti all’estero, con decreti del Ministero della salute possono essere individuati i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19 consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l’estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Fonte Arsea:  http://www.arseasrl.it/

Rosario Ceraolo