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Valutazione dell’impatto sociale, pubblicate le linee guida

Sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale del 12 settembre scorso le indicazioni per redigere la valutazione di impatto sociale secondo criteri e modalità condivise.

Il Decreto Ministeriale del 23/07/2019 – uscito in Gazzetta Ufficiale – aggiunge un nuovo tassello al processo di miglioramento della comunicazione all’esterno degli enti non profit e di autovalutazione dell’efficacia del proprio operato.
Anche se non è obbligatoria, la valutazione dell’impatto sociale è un’azione rivolta agli stakeholders più che mai urgente. I documenti prodotti dovranno essere pubblicati sui canali di comunicazione digitale degli enti e/o su quelli delle reti associative.
Cosa significa valutare la creazione di valore sociale ed economico?
Le linee guida sulla valutazione d’impatto sono uno strumento definito dallo stesso decreto ministeriale di tipo “sperimentale”, finalizzato a generare un processo concettuale e allo stesso tempo misurabile nel medio e lungo termine. Si fa riferimento ad elementi relativi alla qualità e quantità dei servizi, alle ricadute verificabili nel breve termine e quindi più dirette, ma anche agli effetti di medio-lungo periodo.
Avere dei riferimenti comuni e, soprattutto, dati oggettivi e verificabili, infatti, facilita la valutazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, grazie anche a un sistema di indici e indicatori di impatto da mettere in relazione con il bilancio sociale.
Rispetto all’azione svolta, il sistema di valutazione dell’impatto sociale serve per far emergere e far conoscere il valore aggiunto sociale generato, i cambiamenti sociali prodotti e la sua sostenibilità.

La valutazione di impatto ambientale è applicabile ad interventi ed azioni di media e lunga durata (almeno diciotto mesi) e di entità economica superiori ad euro 1.000.000, se sviluppati in ambito interregionale, nazionale o internazionale.

Le amministrazioni pubbliche nell’ambito di procedure di affidamento di servizi di interesse generale, possono prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale da parte degli Ets con cui intrattengono dei rapporti. I costi di questa operazione devono essere proporzionati al valore dell’intervento e inclusi nei costi del finanziamento complessivo.

Gli stakeholders a cui è diretto il processo di valutazione sono:
i finanziatori ed i donatori presenti o futuri;
i beneficiari ultimi di un intervento e tutti gli altri stakeholders interessati a comprendere, anche se in misura diversa, le ricadute sociali ed economiche generate dall’organizzazione (es. comunità locale, lavoratori, utenti etc.).
i lavoratori, collaboratori, soci e volontari dell’organizzazione;
i cittadini interessati a conoscere come e con quali risultati vengano impiegate le risorse pubbliche;
i soggetti pubblici che sono interessati a valutare i benefici sociali generati da un intervento nel territorio e nelle comunità locali di appartenenza.

Esistono diversi approcci per misurare l’impatto sociale e ogni Ets può scegliere quale metrica utilizzare, in base anche alla dimensione dell’ente e alla sua forma giuridica. Le linee guida definiscono alcuni principi e contenuti minimi. Il testo definisce i seguenti principi:
intenzionalità: il sistema di valutazione deve essere connesso alla valutazione di obiettivi strategici dell’organizzazione;
rilevanza: inclusione di tutte le informazioni utili a dare evidenza dell’interesse generale perseguito e della dimensione comunitaria dell’attività svolta;
affidabilità: informazioni precise, veritiere ed eque, con specifica indicazione delle fonti dei dati;
misurabilità: le attività oggetto di valutazione che possono essere ricondotte a parametri quantitativi devono essere opportunamente misurate. A tal fine, gli ETS dovranno prevedere un sistema di valutazione che identifichi: a) le dimensioni di valore che le attività perseguono; b) gli indici e gli indicatori coerenti con le attività oggetto della valutazione; comparabilità: restituzione dei dati che consenta la comparabilità nel tempo; trasparenza e comunicazione: restituzione pubblica della valutazione di impatto e del processo partecipativo degli stakeholders.

Gli Ets, quindi, dovranno prevedere all’interno del proprio sistema di valutazione una raccolta di dati sia quantitativi che qualitativi, considerando indici ed indicatori, sia monetari che non monetari, coerenti ed appropriati ai propri settori di attività di interesse generale.
Alcuni Ets sono tenuti per legge a redigere il bilancio sociale. La Vis può essere qui integrata laddove vengano previste “informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi”. Per gli enti che operano in contesti internazionali e che sono tenuti ad adottare sistemi di valutazione di impatto sociale riconosciuti in tali contesti, le Vis realizzate sulla base di tali sistemi sono considerati in tutto equiparabili a quelli redatti sulla base delle linee guida ministeriali.

Consulta il Decreto Ministeriale 23 luglio 2019

Silvia Gheza