Con la nota 7180/2021, il ministero del Lavoro si è soffermato sulle modalità di tenuta del registro previsto dall’articolo 17 del Dlgs 117/17, nel quale gli enti del terzo settore devono iscrivere i soggetti che prestano attività di volontariato in via non occasionale.
Il Codice del Terzo Settore ha espressamente previsto, in capo a tutti gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari non occasionali, l’obbligo di iscriverli in un apposito registro degli stessi.
Il decreto del Ministro dell’industria, commercio e artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico) 14 febbraio 1992, come modificato dal successivo decreto del 16 novembre 1992, attuativo dell’articolo 4 della legge quadro sul volontariato n. 266/1991, e del relativo obbligo assicurativo, prevedeva l’istituzione di un registro dei volontari con le relative caratteristiche tra cui la numerazione progressiva delle pagine, la bollatura in ogni pagina nonché l’apposizione della dichiarazione da parte dell’autorità che aveva bollato le pagine, circa il numero complessivo delle stesse.
Il decreto non è stato espressamente abrogato dal Codice, in attesa dell’emanazione del nuovo decreto ministeriale previsto dall’articolo 18 comma 2 del d.lgs. 117/2017, attualmente in fase avanzata dell’iter di formazione.
La vidimazione del registro con le modalità sopra descritte è volta a garantire la veridicità del documento e prevenirne una alternazione dei contenuti (ad esempio sopprimendo o inserendo delle pagine).
Il fatto che il CTS non preveda espressamente l’obbligo di numerare e bollare le pagine e di attestarne il numero complessivo, non significa che tali adempimenti non siano più necessari: la loro previsione è infatti contenuta nelle disposizioni di attuazione (concernendo la modalità di tenuta del registro dei volontari) dell’obbligo assicurativo; obbligo che è tuttora in essere e che anzi viene esteso a tutti gli enti del Terzo settore unitamente alla possibilità di avvalersi di volontari.
Va considerato che le assicurazioni per i volontari sono generalmente stipulate in forma collettiva o numerica riguardando una pluralità di soggetti. È evidente dunque che, come già richiesto dal Dm del 14 febbraio 1992, il registro dei volontari farà fede in merito all’individuazione di coloro che beneficiano della copertura assicurativa. È quindi ragionevole ritenere che queste regole vadano estese a tutti gli Ets che si avvalgono di volontari, essendo volte a garantire l’effettiva copertura in caso di sinistro.
Per i volontari“ occasionali”, non coperti da polizza numerica, si potrà comunquestipulare una polizza nominativa, legata al singolo evento.
Ai fini della vidimazione, gli enti potranno ricorrere sia al notaio che al segretario comunale: in quest’ultimo caso gli Ets non sosterranno peraltro costi, considerata l’esenzione da imposta di bollo.
Consulta la nota 7180/2021 del Ministero del Lavoro