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Novità IVA dal 2025 per gli enti associativi

Dal 1° gennaio 2025 gli enti di tipo associativo che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati dovranno aprire la partita Iva

Quando si parla di enti associativi si fa riferimento in particolare alle associazioni di promozione sociale (Aps), agli altri enti del Terzo settore (Ets) in forma associativa, alle associazioni “generiche” ex art. 148 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir – dpr 917 del 1986), alle associazioni sportive dilettantistiche (Asd), etc.
Le Onlus sono attualmente escluse da questa novità.

Sono escluse dall’obbligo di aprire partiva Iva le associazioni che non svolgono alcun tipo di attività commerciale rilevante ai fini Iva. Si tratta di associazioni che hanno solo ed esclusivamente entrate tipicamente istituzionali quali, ad esempio: quote associative, erogazioni liberali (donazioni), contributi pubblici che non abbiano natura di corrispettivo, e che non incassano quindi alcuna somma di denaro derivante dallo svolgimento di attività di natura commerciale nei confronti dei propri associati o di terzi (prestazioni di servizi o cessione di beni). Per tali associazioni non cambia nulla e anche dopo il 1° gennaio 2025 possono continuare ad operare con il solo codice fiscale.

ENTI ASSOCIATIVI E IVA

Il decreto legge n. 146 del 2021, all’art. 5, comma 15-quater, ha modificato l’art. 4 del “Decreto Iva” (dpr n. 633 del 1972), riscrivendone integralmente il testo e prevedendo che le disposizioni contenute fossero integralmente da ricomprendersi nel novero delle prestazioni oggettivamente in Iva, alcune nel regime di esenzione (art.10 dello stesso decreto) mentre altre confluite direttamente nel regime di imponibilità, con un effetto significativo in termini di operatività e ricadute fiscali per gli enti.

In sintesi, nella formulazione normativa precedente le attività di prestazione di servizi che caratterizzano molte tipologie di enti erano escluse dall’ambito di applicazione dell’Iva, considerando l’ente un soggetto estraneo a una “filiera” di produzione e di conseguenza escluso tout court dall’ambito di applicazione dell’Iva.

Con la nuova formulazione, invece, tali attività rientrano a pieno titolo nell’ambito di applicazione dell’Iva e possono classificarsi di volta in volta quali esenti (rilevanti ai fini Iva e dei relativi adempimenti senza però essere gravate dell’imposta in relazione alla particolare natura dell’attività o dell’ente che la realizza) o imponibili (rilevanti ai fini Iva e dei relativi adempimenti e gravati dell’imposta, applicata sulla base della aliquota prevista dalla normativa in relazione all’attività svolta).

Un esempio del cambiamento può essere evidenziato nel confronto tra il “prima” e il “dopo” relativo alla attività di somministrazione di bevande svolte dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lettera e) della legge n. 287 del 1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno:

  • Prima” della modifica dell’art. 4, l’attività era considerata esclusa (quindi non rilevante ai fini dell’Iva e delle sue applicazioni).
  • Dopo” la modifica, l’attività è considerata rilevante ai fini Iva e soggetta ai relativi adempimenti: potrà essere classificata di volta in volta come imponibile (con applicazione dell’Iva al 10%) nella generalità dei casi o esente (senza applicazione dell’Iva sull’imponibile) solamente qualora sia svolta nei confronti di soggetti “indigenti” e senza che si creino “distorsioni del mercato”.

Codice fiscale e partita Iva: le differenze
In cosa consiste l’IVA

L’Iva, o Imposta sul valore aggiunto, è un’imposta che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato italiano e dell’Unione Europea. È un’imposta indiretta che viene aggiunta al prezzo di vendita di beni e servizi. Ogni fase della produzione e distribuzione di un bene o servizio vede l’applicazione dell’Iva, ma è il consumatore finale a sopportarne il costo.

Le attività che non sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva, sono dette rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sia che tali operazioni siano esenti (rilevanti ma non gravate dell’imposta) o imponibili (quindi gravate dell’Iva):

  • Le operazioni imponibili sono quelle “ordinarie” in cui si verificano tutti i presupposti che determinano l’obbligo di applicare l’aliquota Iva così come previsto dalla normativa in relazione al tipo di bene che si sta cedendo o al servizio che si sta prestando;
  • Le operazioni esenti sono esclusivamente quelle previste dall’art 10 del “Decreto Iva” (dpr n. 633 del 1972): sono operazioni che, pur soddisfacendo tutti i requisiti di applicazione dell’Iva, non prevedono l’applicazione dell’imposta per motivazioni economiche e sociali. Le stesse operazioni dovranno comunque essere fatturate, registrate e riportate nelle dichiarazioni Iva (fatte salve le diverse ipotesi di semplificazione e/o deroga in relazione ai diversi regimi adottati o in forza di specifiche disposizioni come nel caso della cosiddetta “dispensa da adempimenti” ex art.36-bis del “Decreto Iva”).

Attenzione: queste ultime (operazioni esenti) non vanno confuse con le operazioni escluse, che invece sono quelle che non rilevano ai fini dell’Iva e per le quali non deve quindi essere aperta la partita Iva.

Le aliquote applicabili (qualora l’attività sia da considerarsi imponibile) variano in relazione al tipo di cessione di bene o di prestazione di servizio che viene erogato. In linea generale, l’aliquota è fissata al 22%, ma ci sono particolari situazioni per le quali è prevista l’applicazione di aliquote inferiori (4%, 5% o 10%). L’aliquota corretta da applicare (e aggiornata) va individuata nella tabella A allegata al dpr 633/72.

Come aprire la partita Iva
Per aprire una partita Iva è necessario compilare il modello AA7/10 (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini iva  per soggetti diversi dalle persone fisiche) e presentarlo entro 30 giorni dalla data di inizio attività all’Agenzia delle entrate con le seguenti modalità:

  • tramite pec specificando nell’oggetto “Dichiarazione di inizio attività”. Il modello può essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, è necessario allegare una copia del documento di identità del soggetto che firma il modello. La richiesta può essere trasmessa ad una qualunque direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite. L’attribuzione della partita Iva verrà comunicata all’indirizzo pec che è stato utilizzato per la trasmissione della richiesta;
  • di persona (o tramite persona munita di delega) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate prenotando un appuntamento sul sito dell’Agenzia tramite la funzionalità “Prenota un appuntamento”;
  • tramite raccomandata, allegando la copia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità, da inviare a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.

È possibile (in autonomia o attraverso un intermediario delegato) predisporre il modello AA7/10 tramite il software messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate e poi inviarlo direttamente tramite un apposito servizio web. Per ulteriori dettagli consultare la pagina dedicata al “software di compilazione” nel sito dell’Agenzia.

Si ricorda alle associazioni che intendano optare per il regime forfettario previsto dalla legge 398/91 che, al momento dell’apertura della partita Iva, va fatta relativa comunicazione (via raccomandata/pec) alla Agenzia Siae competente per territorio. In relazione a ciò, è possibile utilizzare il fac-simile di comunicazione scaricabile a questo link.

Per maggiori informazioni sulla compilazione del modello AA7/10 è possibile consultare la pagina dedicata del sito dell’Agenzia delle entrate.

Fonte: Cantiere Terzo Settore

 

Silvia Gheza